| Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso della Tributi Italia, confermando la cancellazione della società dall'Albo dei Riscossori. Il Tribunale ha ampiamente illustrato i motivi della decisione nella sentenza di respingimento, spiegando ad esempio che “la Commissione è pervenuta alla cancellazione non perché, in passato, v'erano stati anche seri e gravi inadempimenti da parte della ricorrente verso un certo numero di enti concedenti, ma dopo che, a seguito di un prolungato e sostanzialmente irreversibile stato di crisi strutturale di tal Società, v'è stato un accertamento, in contraddittorio con questa, dell'impossibilità di rimuovere siffatte criticità e di mantenere un rapporto fisiologico con gli enti”. “La sentenza del Tribunale è chiara - commenta il Sindaco Alessio Chiavetta - la Tributi Italia non solo si è resa colpevole di diverse mancanze nei confronti dei Comuni, ma non ha nemmeno più la forza di superare la crisi strutturale che sta attraversando. Date queste premesse, la cancellazione dall'Albo dei Riscossori era un semplice atto dovuto della Commissione Ministeriale”. Il Tar infatti sottolinea che “il ritardato od omesso versamento in sé è già un illecito dell'impresa concessionaria, aldilà, quindi, del numero minimo di omissioni occorrenti per dichiarare (in caso di clausola risolutiva) o far dichiarare (negli altri casi) la risoluzione del rapporto concessorio”. E prosegue poi dichiarando che “può pure darsi che, ove s'accerti lo stato di d’insolvenza della ricorrente e si pervenga al suo fallimento, gli enti creditori concorrano con altri soggetti al soddisfacimento, forse solo in parte, delle loro pretese, ma è paradossale l'assunto attoreo secondo cui, per evitare tale evenienza, sarebbe stato opportuno non pronunciare la cancellazione, pur se questa è doverosa a fronte degli accertati presupposti”. E infine “la cancellazione non è la fonte, ma la risultante dello stato di crisi della ricorrente, a quanto pare irreversibile, su pure gli istituti di credito interpellati non hanno saputo come reperire risorse per il predetto risanamento. Sicché, foss'anche stata latamente discrezionale, la misura espulsiva sarebbe stata ineluttabile a fronte di tali premesse e, quindi, logicamente coerente con queste e proporzionata per la miglior cura dell'interesse pubblico”. “E' la vittoria definitiva del Comune di Nettuno - conclude il Sindaco Chiavetta - grazie alla lunga e complessa battaglia legale che questa amministrazione ha condotto con la forza del diritto e con il sostegno di un'ampia documentazione: la sentenza del Tar, ultima vittoria di una lunga serie, è la conferma che non abbiamo nulla da imparare da chi si autoproclamava esperto e presagiva sciagure e disgrazie. La città di Nettuno ha saldamente in mano la gestione diretta delle proprie entrate: le lettere scritte ai giornali da chicchessia sono solo chiacchiere prive di ogni sostanza, solo un modo per ricercare una visibilità politica fuori luogo”.
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